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Richiesta copia di atti in materia civile
COS’E’E’ la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione). 
Le copie possono essere: 
• semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio); 
• autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia; 
• in forma esecutiva: per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta “formula esecutiva” da parte del cancelliere.
CHI PUO' CHIEDERLOLe parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'Ufficio Giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTIL’istanza per il rilascio della copia semplice può essere effettuata anche verbalmente. Per le altre richieste è necessario compilare il modulo “Richiesta_copie_atti”. Per il ritiro del fascicolo è necessario compilare il modulo “Ritiro_fascicolo_di_parte”.
DOVE SI RICHIEDEPresso la cancelleria in cui si trova l’atto o il provvedimento richiesto. 
Orari di apertura al pubblico: 
• dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dalle 12 alle 13 per gli atti in scadenza in giornata 
• il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16
CONTRIBUTI E DIRITTIPer il rilascio di copia di un atto si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme o esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto. 
Per maggiori dettagli è possibile consultare la tabella Diritti di Copia.
TEMPI MEDI NECESSARIPer il rilascio delle copie sono necessari almeno 3 giorni lavorativi se la copia non è urgente, altrimenti se la copia è urgente viene rilasciata entro le 24 ore successive alla richiesta.

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