Chi è il giudice di pace
Il giudice di pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.
Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
l giudice di pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
I requisiti per la nomina
Ogni cittadino italiano di età non superiore a 70 anni e non inferiore a 30 può chiedere di essere nominato giudice di pace.
I requisiti per la nomina sono:
- avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- avere idoneità fisica e psichica;
- avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata;
- avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
Il requisito di cui al punto 6) non è richiesto per coloro che hanno esercitato:
-
funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno due anni,
- funzioni notarili,
- insegnamento di materie giuridiche nelle università,
- funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex-carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.
Oltre a tali requisiti è necessario che la persona da nominare abbia la capacità di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
Il procedimento per la nomina
Il procedimento per la nomina a magistrato onorario con funzioni di giudice di pace inizia con la pubblicazione dei posti vacanti.
I posti vacanti sono pubblicati dal Presidente della corte di appello un anno prima che si verifichino le vacanze previste (per scadenza dell'incarico al termine del quadriennio di conferma ovvero per il compimento del 75° anno di età) nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto ovvero al verificarsi imprevisto di una vacanza.
La pubblicazione avviene nel sito www.giustizia.it, nella gazzetta ufficiale e nell'albo pretorio dei comuni interessati dalla vacanza ed è comunicata ai presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale, gli interessati devono presentare domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace al Presidente della corte di appello che ha pubblicato la sede vacante che interessa.
Nello stesso anno solare gli interessati non possono:
- presentare più di tre domande relative a sedi di diversi distretti;
- non possono indicare più di sei sedi per ciascuna domanda afferente al singolo distretto.
La presentazione di più domande non determina preferenza tra le sedi indicate, anche se relative allo stesso distretto.
Nell'ambito del singolo distretto il candidato può presentare anche più di una domanda nell'arco di un anno, tenendo tuttavia presente che la domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilità, contenere la dichiarazione dell'interessato di non essere già stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento o ancora da svolgersi presso altro distretto ovvero presso lo stesso distretto per le cui sedi propone domanda.
E' ugualmente considerata inammissibile la domanda che non contenga la dichiarazione dell'interessato di non essere stato già sottoposto per almeno due volte ad un giudizio di inidoneità all'assunzione dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto giudiziario.
Eventuali giudizi di inidoneità sopravvenuti alla proposizione della domanda debbono essere tempestivamente comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura, a pena di esclusione dallo svolgimento del tirocinio, cui eventualmente l'aspirante sia stato ammesso.
- Il Consiglio superiore della magistratura, sulla base delle proposte motivate del Consiglio giudiziario integrato da cinque rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, delibera l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo dei posti da coprire, qualora il numero delle domande lo consenta.
- Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di mesi sei e viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.
Al termine del periodo di tirocinio il Consiglio giudiziario integrato formula un giudizio sull'idoneità di ciascun tirocinante e forma una graduatoria degli idonei alla nomina.
Gli idonei, nel limite dei posti pubblicati, sono nominati giudici di pace con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
Gli idonei che non siano stati nominati in alcuna delle sedi indicate nella domanda possono chiedere di essere destinati ad altre sedi vacanti tra quelle pubblicate ovvero a sedi che si siano rese vacanti nel frattempo e per le quali il presidente della corte di appello abbia ritenuto di non disporre immediata pubblicazione proprio in ragione del cospicuo numero di ammessi al tirocinio nell'ambito del distretto.
Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina.
Per altre informazioni
Consiglio Superiore della Magistratura