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Patrocinio a spese dello stato in materia penale
COS'E'Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo di un avvocato. 
L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione. 
Il beneficio non è concesso nei procedimenti penali per evasione di imposte o se il richiedente è assistito da più di un difensore.
CHI PUO' CHIEDERLOPossono richiedere il patrocinio a carico dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri aventi regolare permesso di soggiorno o gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. 
Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2009). 
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTILa domanda può essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido e la firma autenticata dal difensore o presentata dal difensore. 
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere: 
• la richiesta di ammissione al patrocinio; 
• le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; 
• l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione), è comunque preferibile depositare la dichiarazione dei redditi/CUD o modello ISEE in originale; 
• l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. 
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
DOVE SI RICHIEDECancelleria Penale Piano Terra, stanza TC7, 
tel. 0444/398843 
Orari di apertura al pubblico: 
  • dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dalle 12 alle 13 per gli atti in scadenza in giornata 
  • il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16
CONTRIBUTI E DIRITTINon vi sono spese
TEMPI MEDI NECESSARIEntro 10 giorni dalla richiesta

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