Sì. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è ammesso l'invio, completo di marche e di documentazione, anche per mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Ufficio Giudice di Pace di Vicenza, via Ettore Gallo 24 – 36100 - Vicenza.
Successivamente è possibile telefonare in cancelleria (tel. 0444/398473) per avere la prova della ricezione e l'indicazione del numero di pratica assegnato in modo da poter effettuare direttamente interrogazioni via internet.
Se l’Utente decide di depositare il ricorso consegnandolo a mani l’orario di apertura della cancelleria è dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16.
Si. Dal 1 gennaio 2010. Le opposizioni a sanzioni amministrative, come ad es. le multe al Codice della Strada, sono sempre soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate come riportato nella sezione Modulistica (Tabella Contributo Unificato) del sito.
Il pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie è quindi sempre dovuto indipendentemente dall’esito finale del ricorso.
No. La norma del pagamento ridotto nei 60 gg. è un principio generale. Il Giudice di Pace però a differenza del Prefetto può ricorrendo nei presupposti di legge e di opportunità confermare, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale.
L'art. 23 della Legge n.689/81 (legge speciale) prevede che per le opposizioni a sanzioni amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti di valore oppure conferire mandato ad un legale patrocinante.
Difficile dare una risposta definitiva. Per quanto detto alla FAQ 4 precedente, sembrerebbe esclusa la possibilità di delega e non applicabile la possibilità prevista dall'art. 317 c.p.c. essendo la legge 689/91 una legge speciale. Nella pratica risulta poi difficile pensare che un delegato possa riferire su fatti e circostanze di altri. Comunque la parola finale sull'ammissibilità spetta al Giudice del caso.
L’art. della legge 689/81 prevede espressamente la presenza del ricorrente all’udienza pena la convalida del provvedimento. La Corte Costituzionale con sentenza n. 534 del 5 dicembre 1990, ha mitigato tale impostazione statuendo che il Giudice deve prescindervi quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente. Comunque in caso di impossibilità ad essere presente si consiglia di inviare, anche a mezzo fax, una giustificazione chiedendo al Giudice di decidere come richiesto nel ricorso oppure chiedendo uno spostamento dell’udienza.
Le informazioni sullo stato del fascicolo e quindi sulla data di udienza potranno essere reperite sul sito del Giudice di Pace On line www.gdp.giustizia.it digitando il numero di Registro Generale che verrà acquisito telefonicamente a cura dell’utente una settimana dopo l’iscrizione a ruolo del procedimento. Il numero di telefono da contattare è lo 0444/398473 dal lunedì al venerdì (9.00 – 12.00), martedì (15:00 -16:00).
No. L’avviso lasciato sul parabrezza non è ricorribile. Occorre attendere la notifica dell’infrazione.
No. Il ricorso deve sempre essere proposto dall’intestatario dell’atto notificato. Nel caso di sanzione stradale, non immediatamente contestata ed elevata quindi al proprietario è consigliabile di proporre ricorso congiunto dal proprietario e dal guidatore che interviene per riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso.
No. Il pagamento della sanzione preclude il ricorso.
No. La scelta è alternativa ma univoca. La norma vuole che si alleghi al ricorso l’originale del verbale e non una copia proprio per evitare doppi giudizi con conseguenze imprevedibili.
Nel verbale notificato devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata commessa od accertata l’infrazione. E’ possibile consultare l’elenco dei comuni dei quali il Giudice di Pace è competente nell’apposita sezione del sito.
Nella cartella notificata devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata accertata l’infrazione.
La regola generale è che per ogni multa occorre presentare un ricorso. Però nel caso di multe seriali ovvero più multe elevate a breve distanza di tempo per lo stesso motivo oppure più multe legate in generale alla stessa fattispecie di infrazione il Giudice può decidere di accettare la contestazione con unico ricorso richiedente l’annullamento totale nel caso di illegittimità delle contestazioni oppure in caso di legittimità delle contestazioni l’applicazione dell’art. 198, comma 1, del codice della strada secondo il quale per violazioni della stessa disposizione la sanzione è unica anche se viene applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.