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Iscrizione a ruolo (atto di citazione)
COS’E’Serve per portare all’attenzione del Giudice di Pace la conoscenza di una controversia civile ed ottenere una pronuncia giurisdizionale. In tal modo la causa viene registrata, con l’attribuzione di un numero, sul registro della cancelleria e avviata presso il Giudice di Pace.
CHI PUO' CHIEDERLOL’atto può essere proposto da:

  • l’interessato, se il valore della causa non eccede gli € 516;
  • l’interessato con l’ausilio di un legale se il valore della causa eccede gli € 516.

Di norma per proporre domande in giudizio o per resistere alla altrui domanda è necessario il patrocinio di un avvocato. Il Giudice di Pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTIE’ necessario presentare in cancelleria la citazione ad udienza fissa notificata al convenuto e gli eventuali documenti che provano quanto si attesta nella domanda. La domanda può essere proposta tramite l’apposito modulo “Atto_di_Citazione” o verbalmente.
Di essa il giudice di pace redige processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Iscrizione a Ruolo 
Piano Terra, stanza TC4, 
tel. 0444/398473 

Orari di apertura al pubblico:

  • dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dalle 12 alle 13 per gli atti in scadenza in giornata 
  • il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16
CONTRIBUTI E DIRITTI

E’ necessario apporre sul ricorso le seguenti marche acquistabili in tabaccheria:

  • una marca da bollo da € 27 per diritti forfetizzati di cancelleria per i procedimenti di valore superiore a € 1.033;
  • il contributo unificato, variabile a seconda dell’importo indicato nel verbale/ordinanza:
    • di € 43 se inferiore a € 1.100;
    • di € 98 se compreso tra € 1.101 e € 5.200;
    • di € 237 se superiore a € 5.200 o se l’atto impugnato non indica nessun importo e il valore del ricorso non è determinabile dal ricorrente.

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